domenica 30 dicembre 2012

Care Colleghe e Cari Colleghi,
l'anno 2012 volge al termine ma con esso purtroppo non terminano i Nostri problemi di occupazione e di DISAGIO, non solo economico.

Ciò che VOGLIAMO è che gli Apparati Amministrativi quali Ministero della Salute e Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.), in sinergia con gli Enti Territoriali, nello specifico le Regioni, ma anche mediante la Federazione Nazionale Collegi Professionali Tecnici Sanitari di Radiologia Medica (F.N.C.P.T.S.R.M.), alla luce dei problemi finanziari che ormai da anni affliggono soprattutto il S.S.N. oltreché alla luce dell'esubero di neolaureati TT.SS.R.M. che si protrae da anni, tengano SERIAMENTE IN CONSIDERAZIONE la Nostra situazione.

Non è possibile proseguire a pubblicare e farsi approvare tabelle sul "FABBISOGNO FORMATIVO", definendo i posti per le immatricolazioni al corso di Laurea della Nostra Professione Sanitaria, SENZA TENER CONTO, ed è UN DATO DI FATTO, ad esempio, le CENTINAIA di domande di partecipazione ad AVVISI PUBBLICI e CONCORSI PUBBLICI sempre più AFFOLLATI.
Il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165, ovvero "Norme Generali sull'Ordinamento del Lavoro alle Dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche", all'Art. 35 comma 3 (Reclutamento del Personale), STABILISCE CHE LE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI SI CONFORMINO AI SEGUENTI PRINCIPI:
a) ADEGUATA PUBBLICITÀ della selezione e modalità di svolgimento che GARANTISCANO L'IMPARZIALITÀ e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
b) ADOZIONE di MECCANISMI OGGETTIVI e TRASPARENTI, IDONEI a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla POSIZIONE DA RICOPRIRE;
c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni ESCLUSIVAMENTE con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed ESTRANEI ALLE MEDESIME, che NON SIANO COMPONENTI DELL'ORGANO DI DIREZIONE POLITICA DELL'AMMINISTRAZIONE, che NON RICOPRANO CARICHE POLITICHE e che NON SIANO RAPPRESENTANTI SINDACALI o DESIGNATI dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
DISPOSIZIONI per la FORMAZIONE del BILANCIO ANNUALE e PLURIENNALE dello STATO (LEGGE DI STABILITÀ 2013).
 
Art. 400. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 1, comma 8, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, fermi restando i vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente, nonché le previsioni di cui all’articolo 36 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 POSSONO PROROGARE I CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO, IN ESSERE AL 30 novembre 2012, CHE SUPERANO IL LIMITE DEI TRENTASEI MESI comprensivi di proroghe e rinnovi, previsto dall'articolo 5, comma 4-bis, del Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368, o il diverso limite previsto dai Contratti Collettivi Nazionali del relativo comparto, FINO E NON OLTRE IL 31 luglio 2013, previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato secondo quanto previsto dal citato articolo 5, comma 4-bis, del Decreto Legislativo n. 368 del 2001. Sono fatti salvi gli eventuali accordi decentrati eventualmente già sottoscritti nel rispetto dei limiti ordinamentali, finanziari e temporali di cui al presente comma.
DISPOSIZIONI per la FORMAZIONE del BILANCIO ANNUALE e PLURIENNALE dello STATO (LEGGE DI STABILITÀ 2013).
 
Art. 401. All'Articolo 35 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:


« 3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di CONTENIMENTO DELLA SPESA DI PERSONALE, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso
pubblico:

a) CON RISERVA DEI POSTI, NEL LIMITE MASSIMO DEL 40 PER CENTO DI QUELLI BANDITI, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell’amministrazione che emana il bando;

b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell'amministrazione che emana il bando.


3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare ai sensi dell'Articolo 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, ENTRO IL 31 gennaio 2013, SONO DETTATI MODALITÀ E CRITERI APPLICATIVI DEL COMMA 3-bis E LA DISCIPLINA DELLA RISERVA DEI POSTI DI CUI ALLA LETTERA a) del medesimo comma in rapporto ad altre categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma 3-bis costituiscono principi generali a cui devono conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche ».