domenica 30 dicembre 2012

DISPOSIZIONI per la FORMAZIONE del BILANCIO ANNUALE e PLURIENNALE dello STATO (LEGGE DI STABILITÀ 2013).
 
Art. 400. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 1, comma 8, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, fermi restando i vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente, nonché le previsioni di cui all’articolo 36 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 POSSONO PROROGARE I CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO, IN ESSERE AL 30 novembre 2012, CHE SUPERANO IL LIMITE DEI TRENTASEI MESI comprensivi di proroghe e rinnovi, previsto dall'articolo 5, comma 4-bis, del Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368, o il diverso limite previsto dai Contratti Collettivi Nazionali del relativo comparto, FINO E NON OLTRE IL 31 luglio 2013, previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato secondo quanto previsto dal citato articolo 5, comma 4-bis, del Decreto Legislativo n. 368 del 2001. Sono fatti salvi gli eventuali accordi decentrati eventualmente già sottoscritti nel rispetto dei limiti ordinamentali, finanziari e temporali di cui al presente comma.

Nessun commento:

Posta un commento